Descrizione
L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1).
L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario.
Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.