Descrizione
Intervento finalizzato all’integrazione delle politiche di welfare a sostegno delle famiglie assegnatarie di servizi abitativi pubblici e sociali in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio.
Il contributo regionale di solidarietà ha carattere temporaneo ed è finalizzato a coprire il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio: contributo riconosciuto solo all’ente proprietario.
In Comune di Caravaggio …
Per la documentazione rivolgersi al servizio competente - n. tel. 0363-356252
Approfondimenti
A inquilini assegnatari di alloggi SAP (servizi abitativi pubblici) di proprietà del Comune di Caravaggio
La domanda deve essere presentata durante i termini di apertura dell'apposito bando
- Aver adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe utenza
- Essere incluso, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe utenza, in una delle seguenti AREE (ai sensi dell’art. 31, comma 4 della Legge regionale n. 27/2009 e s.m.i.) 1. Area della Protezione 2. Area dell’Accesso 3. Area della Permanenza
- Essere in possesso, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe utenza, di un ISEE inferiore a 9.360,00 €.= (passibile di aggiornamento annuale);
- Avere una permanenza minima nell’alloggio sociale, con riferimento alla data di stipula del contratto di locazione, non inferiore a 24 mesi, alla data dell’Avviso relativo al contributo regionale di solidarietà rispetto all'anno di riferimento del bando
- Trovarsi in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dato dalla somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni
- Aver già manifestato all’Ente proprietario l’eventuale volontà di concordare soluzioni funzionali a contenere e ridurre la morosità nel pagamento delle spese della locazione sociale
- Avere un debito verso l’Ente proprietario per canoni di locazione e/o per servizi comuni, non superiore a 8.000,00 €= (passibile di aggiornamento annuale)
- Non aver procedimenti di decadenza in corso con l’Ente proprietario (art. 25 r.r n. 4/2017 e s.m.i.)
- Essere in possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi abitativi pubblici dall’art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del r.r. n. 4/2017
Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”.
Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”.
Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017”. D.G.R. 18 novembre 2016 n. 5802. D.G.R. 21 giugno 2017 n. 6755. D.G.R. 23 ottobre 2017 n. 7257.