Distributori di carburante stradali e autostradali: apportare modifiche all'impianto (modifiche soggette a comunicazione)

Chi vuole apportare le modifiche all'impianto di cui alla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 85, com. 1, lett. e), art. 88, com. 3-bis, art. 96, rese dalle aziende titolari di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, su quella autostradale e su quella degli impianti destinati agli aeromobili e natanti di uso pubblico, deve presentare una comunicazione.

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Ultimo aggiornamento: 03/10/2020 17:20.05