Descrizione
Possono essere destinati alla locazione senza conducente:
- i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate
- i veicoli destinati al trasporto di cose
- i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, i caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
Questa attività può avvenire a titolo gratuito o a pagamento e a seconda delle esigenze del cliente (ad esempio auto di cortesia).
La Circolare ministeriale 16/03/2015, n. 5681 riassume e precisa le condizioni che rendono possibile la locazione di veicoli adibiti al trasporto merci.
In Comune di Caravaggio …
Dal 01/07/2024 sono previsti diritti di segreteria e istruttoria per l'accesso al servizio.
Noleggio senza conducente | |
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Nuove aperture, trasferimenti e subingressi | 50,00 € |
Approfondimenti
Gli esercenti di attività di noleggio di veicoli senza conducente devono comunicare, contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, come disposto dal Decreto legge 04/10/2018, n. 113, art. 17, com. 1.
La comunicazione deve avvenire tramite il portale C.a.R.G.O.S., secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 29/10/2021.
La rimessa dei veicoli utilizzata per svolgere l'attività può essere pubblica o privata, a cielo aperto o al chiuso.
Natanti da diporto o di moto d'acqua
Sono soggetti a comunicazione di inizio attività all'autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, la locazione e il noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua di cui al Decreto ministeriale 01/09/2021, art. 2.
Natanti in appoggio alle immersioni subacquee
Sono soggetti a comunicazione di inizio attività all'autorità marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, i centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee Decreto ministeriale 01/09/2021, art. 8.