Descrizione
I fuochi d'artificio sono articoli contenenti sostanze esplosive o miscele esplosive di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Da terra vengono lanciati in aria e sono accompagnati da fenomeni luminosi, sonori e da fumo.
Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle categorie definite dal Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123, art. 3.
In Comune di Caravaggio …
Dal 01/07/2024 sono previsti diritti di segreteria e istruttoria per l'accesso al servizio.
Spettacoli pirotecnici / accensione di fuochi | |
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Verifica dei siti per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico (escluso il costo della commissione da versare separatamente) | 50,00 € |
Organizzare uno spettacolo pirotecnico | 25,00 € |
Convocazione commissione materie esplodenti | 100,00 € |
Altre casistiche non riportate | 25,00 € |
Approfondimenti
Per allestire ed eseguire lo spettacolo pirotecnico il titolare dell'autorizzazione può essere aiutato da propri addetti (Circolare ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS). Se gli addetti devono caricare, collegare e accendere gli artifici, devono possedere il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica come previsto dal Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 101.
La Circolare indica anche gli artifici che possono essere utilizzati durante uno spettacolo pirotecnico (sulla base di quelli individuati dall'Allegato A del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635) e le disposizioni in ordine di sicurezza da osservare prima e durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico.
Se l'attività si svolge in acqua è necessario richiedere l'autorizzazione all'utilizzo all'autorità competente.
Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Se l'attività occupa suolo privato è necessario possedere il nulla osta firmato dal proprietario dell'area che attesta la disponibilità dei luoghi occupati.
Se l'attività si svolge in acqua le chiatte e/o i pontoni utilizzati devono essere regolarmente omologati e autorizzati al trasporto di artifici pirotecnici. Devono inoltre essere spostati con mezzi e personale autorizzati.
Verifica dei siti destinati ad ospitare spettacoli pirotecnici
L'autorizzazione per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza (Circolare ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS). A tal proposito i Comuni possono valutare l'opportunità di richiedere parere alla commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.
Pertanto, prima di presentare la domanda per l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali, è necessario aver ottenuto parere positivo commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti. E' anche possibile richiedere il parere insieme alla domanda di autorizzazione. In questo caso è necessario che la domanda sia presentata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'accensione dei fuochi.
Per acquistare materiale esplosivo occorre prima ottenere l’autorizzazione rilasciata dal Questore che indica dove si trova il deposito di vendita (Circolare ministeriale 03/08/1988, n. 559/C.16718/18/XV.C.MASS. e Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 55 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
Nella domanda per il rilascio, il richiedente deve precisare:
- il quantitativo e il tipo di esplosivo
- l’uso che ne intende fare
- il luogo di impiego
- il periodo di tempo entro il quale sarà utilizzato (presumibile durata dei lavori).
Una volta ottenuta l'autorizzazione, l’interessato ha un mese di tempo per presentarsi dal titolare del deposito di vendita presso il quale intende rifornirsi.
Per trasportare esplosivi occorre possedere l’autorizzazione permanente o temporanea rilasciata dal Prefetto come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 51 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (Circolare ministeriale 03/08/1988, n. 559/C.16718/18/XV.C.MASS.). Per trasportare in via ordinaria, cioè a trazione meccanica, gli esplosivi di II e III categoria sono necessari:
- la scorta di guardie giurate o di agenti della forza pubblica (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 106)
- l’impiego di automezzi omologati.
La scorta non è necessaria solo se si trasportano meno di 5 kg di esplosivo di II categoria e un massimo di 50 detonatori.
Il titolare del deposito di vendita che fornisce il prodotto deve presentare al Prefetto che ha competenza sul suo esercizio un avviso di spedizione e l'autorizzazione all’acquisto degli esplosivi rilasciata dal Questore all’utilizzatore.
Dopo aver verificato la regolarità della documentazione, il Prefetto deve richiedere l'autorizzazione al trasporto all’autorità locale di pubblico spettacolo, al Questore e al Comando dei Carabinieri competenti sul luogo d’impiego dell’esplosivo.
L’autorizzazione sarà automaticamente acquisita se entro cinque giorni il Prefetto non riceverà risposte negative.