Installazione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Descrizione

Installazione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito

Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in:

  • acquirenti di congegni installati nei locali dove è svolta un'attività economica
  • produttori/importatori dei congegni
  • altri soggetti incaricati di fornire gli apparecchi ai vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi), mantenerli efficienti e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).
In Comune di Caravaggio …

Dal 01/07/2024 sono previsti diritti di segreteria e istruttoria per l'accesso al servizio.

Giochi Leciti
Installazione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito di cui al R.D. 18/06/1931 n.773 art.110 comma 6, lett. a).100,00 €
Installazione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito di cui al R.D. 18/06/1931 n.773 art.110 comma 6, lett. b). VLT200,00 €
Installazione di videogiochi o apparecchi per il gioco lecito di cui al R.D. 18/06/1931 n.773 art.110 comma 7, lett. a) c).100,00 €

Approfondimenti

La tipologia dei punti di vendita in cui è consentita l'installazione di apparecchi è definita dal Decreto ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD, art. 3.

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.

Il Decreto direttoriale 01/06/2021 individua il numero massimo di apparecchi (contenuti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 7 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") che possono essere installati all'interno dei locali dove è svolta un'attività economica. Per il numero massimo di apparecchi contenuti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", si fa riferimento al Decreto ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.

Dal 1° gennaio 2011, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato istituito l’elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533):

  1. dei soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a) e lett. b) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
  2. dei concessionari per la gestione della rete telematica di apparecchi e terminali da intrattenimento che sono anche proprietari di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, lett. a) e lett. b) "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
  3. di ogni altro soggetto che non è compreso tra quelli ai punti 1. e 2. e svolge attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti compresi nei punti a. e b.

I concessionari per la gestione della rete telematica non possono avere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in questo elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533-ter).

L’iscrizione vale come titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento (Decreto direttoriale 09/09/2011, n. 2011/31587/Giochi/ADI, art. 1).

L'elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Se si installano apparecchi di cui al Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", entro sei mesi dalla data di installazione i gestori delle sale da gioco e dei locali dove sono installati devono aver frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione (Legge regionale 21/10/2013, n. 8, art. 9 e Deliberazione della Giunta regionale 31/10/2014, n. 10/2573).

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

La Deliberazione della Giunta regionale 24/01/2014, n. 10/1274 stabilisce che non è ammessa l'installazione di apparecchi in locali che si trovano entro 500 metri dai luoghi sensibili (istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori).

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