Descrizione

Noleggio senza conducente

Possono essere destinati alla locazione senza conducente:

  • i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate
  • i veicoli destinati al trasporto di cose
  • i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, i caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

Questa attività può avvenire a titolo gratuito o a pagamento e a seconda delle esigenze del cliente (ad esempio auto di cortesia).

La Circolare ministeriale 16/03/2015, n. 5681 riassume e precisa le condizioni che rendono possibile la locazione di veicoli adibiti al trasporto merci.

In Comune di Caravaggio …

Dal 01/07/2024 sono previsti diritti di segreteria e istruttoria per l'accesso al servizio.

Noleggio senza conducente
Nuove aperture, trasferimenti e subingressi50,00 €

Approfondimenti

Gli esercenti di attività di noleggio di veicoli senza conducente devono comunicare, contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, come disposto dal Decreto legge 04/10/2018, n. 113, art. 17, com. 1.

La comunicazione deve avvenire tramite il portale C.a.R.G.O.S., secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 29/10/2021.

La rimessa dei veicoli utilizzata per svolgere l'attività può essere pubblica o privata, a cielo aperto o al chiuso.

Natanti da diporto o di moto d'acqua

Sono soggetti a comunicazione di inizio attività all'autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, la locazione e il noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua di cui al Decreto ministeriale 01/09/2021, art. 2.

Natanti in appoggio alle immersioni subacquee

Sono soggetti a comunicazione di inizio attività all'autorità marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, i centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee Decreto ministeriale 01/09/2021, art. 8.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

È necessario che i veicoli abbiano destinazione d'uso di terzi “locazione senza conducente” (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 84 e Decreto del Presidente della Repubblica 19/12/2001, n. 481, art. 3).

Attività correlate