Descrizione
Le fasi di produzione, allevamento o coltivazione dei prodotti primari fanno parte della produzione primaria. Sono compresi il raccolto, la mungitura, la produzione zootecnica che precede la macellazione, la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.
È anche possibile:
- trasportare, immagazzinare e manipolare prodotti primari sul luogo di produzione, senza alterare la loro natura
- trasportare animali vivi
- trasportare i prodotti di origine vegetale e prodotti della pesca che dal luogo di produzione ad uno stabilimento non sono ancora stati modificati.
Non va presentata nessuna comunicazione se la produzione primaria è finalizzata a:
- uso domestico o privato
- fornitura di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale
In Comune di Caravaggio …
Dal 01/07/2024 sono previsti diritti di segreteria e istruttoria per l'accesso al servizio.
Produzione primaria alimenti - produzione, allevamento e coltivazione se attività non insalubre | |
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Nuove aperture, trasferimenti, subingressi e aumentare la densità massima di allevamento in un capannone | 50,00 € |
Altre casistiche non riportate | 25,00 € |
Produzione primaria alimenti - produzione, allevamento e coltivazione se attività insalubre | |
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Nuove aperture, trasferimenti, subingressi e aumentare la densità massima di allevamento in un capannone | 100,00 € |
Altre casistiche non riportate | 25,00 € |
Approfondimenti
La produzione primaria comprende le attività svolte dall'azienda agricola o ad un livello analogo della filiera agroalimentare, tra cui:
- produzione, allevamento o coltivazione di prodotti vegetali quali cereali, frutta, ortaggi ed erbe, trasporto, magazzinaggio e manipolazione di tali prodotti (senza alterazione sostanziale della loro natura) nell'azienda agricola e loro successivo trasporto in uno stabilimento
- produzione, allevamento o coltivazione di animali per la produzione di alimenti nell'azienda agricola e ogni altra attività connessa, nonché il trasporto di animali per la produzione di carne ad un mercato o a un macello e il trasporto di animali tra aziende agricole
- produzione, allevamento o coltivazione di lumache nell'azienda agricola e loro eventuale trasporto a uno stabilimento di trasformazione o a un mercato
- mungitura e conservazione del latte nell'azienda agricola
- produzione e raccolta di uova nello stabilimento del produttore, ma non le operazioni di imballaggio delle uova
- pesca, manipolazione dei prodotti della pesca (senza alterazione sostanziale della loro natura) a bordo di imbarcazioni e lungo le fasi di trasporto al primo stabilimento a terra. (sono compresi pesca, manipolazione e trasporto dei pesci d’acqua dolce)
- produzione, allevamento, coltivazione e raccolta dei pesci in aziende acquicole e loro trasporto a uno stabilimento
- produzione, allevamento, coltivazione, stabulazione e raccolta di molluschi bivalvi vivi e loro trasporto a un centro di spedizione, un centro di depurazione o a uno stabilimento di trasformazione
- raccolta di prodotti selvatici (funghi, bacche, lumache ecc.) e loro trasporto ad uno stabilimento
Gli operatori del settore alimentare devono disporre di sistemi e procedure che permettono di rintracciare gli ingredienti e i prodotti alimentari in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione (Regolamento comunitario 28/01/2002, n. 178/2002).
Se un operatore del settore alimentare si accorge che un prodotto alimentare comporta un grave rischio per la salute, deve:
- ritirarlo immediatamente dal mercato
- segnalarlo all'autorità competente e ai consumatori.
In questo caso è necessario consultare il manuale di corretta prassi operativa per la rintracciabilità e l'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi pubblicato sul sito del Ministero della Salute e redatto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti.
Se gli agricoltori vogliono vendere direttamente gli alimenti prodotti in proprio devono presentare comunicazione.
Il Decreto legislativo 27/09/2010, n. 181 prevede che la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare 33 kg/m².
L'autorità sanitaria competente può comunque autorizzare in deroga una densità di allevamento superiore a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'Allegato I e all'Allegato II del Decreto legislativo 27/09/2010, n. 181. Se autorizzata, la densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare 39 kg/m².
Se vengono soddisfatti i criteri elencati nell'Allegato V del Decreto legislativo 27/09/2010, n. 181 l'autorità sanitaria competente può autorizzare in deroga un ulteriore aumento fino ad un massimo di 3 kg/m².