Back to top

Consumo sul posto di alimenti prodotti dall'azienda artigiana

Descrizione

Consumo sul posto di alimenti prodotti dall'azienda artigiana

Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che vendono direttamente al pubblico possono vendere gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, ma senza servizio e assistenza di somministrazione. Questa attività deve però essere accessoria alla produzione e alla trasformazione degli alimenti stessi (Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 2).

Chi vuole avviare l'attività deve presentare una comunicazione.

Approfondimenti

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4).

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte del Comune (Legge regionale 30/04/2009, n. 8, art. 3).

Se un’attività è svolta in aree da sottoporre a tutela è necessario attestare il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti. I criteri qualitativi sono stabiliti per motivi di interesse generale nella programmazione comunale, in particolare per la tutela dei consumatori e della sanità pubblica (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 4-bis).

Requisiti

I cittadini extracomunitari e dell’Unione Europea che esercitano l’attività devono possedere almeno uno dei seguenti titoli:

  • certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal competente ministero di grado non inferiore al livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
  • attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Se il richiedente non è in possesso di nessuno dei documenti indicati è tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di questi entro sei mesi dalla presentazione della SCIA o comunicazione.

Per svolgere l'attività non deve essere presente il servizio assistito al tavolo, compresa la raccolta degli ordini.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?