Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
In Comune di Caravaggio …
La dichiarazione di cambio di residenza e indirizzo può essere presentata nei seguenti modi:
- direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune di Caravaggio, Piazza Giuseppe Garibaldi 9, 24043 Caravaggio (BG) su appuntamento telefonando al seguente numero 0363 356210;
- per raccomandata, indirizzata a: Comune di Caravaggio - Ufficio Anagrafe - Piazza Giuseppe Garibaldi 9 – 24043 Caravaggio (BG);
- per fax al numero 0363/350164;
- per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: anagrafe@comune.caravaggio.bg.it
- per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: urp@pec.comune.caravaggio.bg.it
L'invio di cui ai punti 4 e 5 è consentito a una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Se il cambiamento riguarda una famiglia il modulo deve essere sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni e può essere presentato da uno qualunque di essi.
La dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 13).
L'iscrizione anagrafica decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e sarà registrata in Comune entro i due giorni lavorativi successivi (Decreto legge 09/02/2012, n. 5, art. 5).
Il Comune verifica entro 45 giorni il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e accerta l’effettivo trasferimento di residenza all’indirizzo dichiarato:
- se al cittadino non perverranno comunicazioni da parte del Comune significa che le dichiarazioni contenute nella documentazione sono ritenute conformi alla situazione di fatto (silenzio-assenso)
- per dichiarazioni false saranno applicate le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 75 e 76.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |